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Sfratto per morosità e finita locazione a Treviso

Lo Studio assiste proprietari e conduttori negli sfratti per morosità e per finita locazione, dall'intimazione fino al rilascio dell'immobile, e nelle trattative per un rilascio concordato.

Sfratto per morosità

Il locatore può agire quando il conduttore non paga il canone: nelle locazioni di immobili urbani, il mancato pagamento decorsi venti giorni dalla scadenza costituisce motivo di risoluzione, così come il mancato pagamento degli oneri accessori quando supera l'importo di due mensilità del canone (art. 5 L. 392/1978).

Il procedimento inizia con l'intimazione di sfratto e la contestuale citazione per la convalida davanti al Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile (art. 658 c.p.c.). Con lo stesso atto il locatore può chiedere l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino all'esecuzione dello sfratto.

Se il conduttore non compare o non si oppone, il giudice convalida lo sfratto e fissa la data del rilascio. Se si oppone senza prove scritte a sostegno, il giudice può comunque disporre il rilascio con riserva delle eccezioni, e la causa prosegue con il rito ordinario (artt. 665 e 667 c.p.c.).

Il conduttore può evitare la risoluzione sanando la morosità: alla prima udienza paga i canoni scaduti, gli interessi e le spese, e il giudice può concedere un termine per il pagamento (art. 55 L. 392/1978). La possibilità ha dei limiti, ad esempio per chi se ne è già avvalso più volte.

Sfratto per finita locazione

Alla scadenza del contratto, se l'immobile non viene riconsegnato, il locatore può intimare lo sfratto per finita locazione, anche prima della scadenza (art. 657 c.p.c.). Presupposto è che il contratto sia davvero finito: per questo si controlla che la disdetta sia stata inviata nel rispetto dei termini e dei motivi previsti dalla legge.

Nelle locazioni abitative a canone libero il contratto dura quattro anni e si rinnova per altri quattro; alla prima scadenza il locatore può negare il rinnovo solo per i motivi indicati dalla legge, con preavviso di sei mesi (artt. 2 e 3 L. 431/1998). Nelle locazioni commerciali la durata minima è di sei anni, con rinnovo per altri sei, e il diniego alla prima scadenza è ammesso solo nei casi dell'art. 29 L. 392/1978, con preavviso di dodici mesi (art. 28).

Rilascio dell'immobile ed esecuzione

Ottenuta la convalida o la sentenza, il rilascio avviene volontariamente oppure con l'esecuzione forzata, che si svolge con l'ufficiale giudiziario dopo la notifica del precetto per rilascio (artt. 605 e ss. c.p.c.). I tempi dipendono dal carico dell'ufficio e dalle situazioni specifiche, e non è possibile indicarli in anticipo.

Per questo, in molti casi, può essere utile valutare un piano di rilascio concordato, che riduca tempi e costi per entrambe le parti.

Chi riceve uno sfratto

Lo Studio assiste anche il conduttore: verifica la regolarità dell'intimazione e della notifica, valuta l'opposizione, la possibilità di sanare la morosità e la trattativa per un rilascio con tempi compatibili con la ricerca di una nuova sistemazione. La presenza all'udienza indicata nell'atto è essenziale, perché in caso di mancata comparizione il giudice convalida lo sfratto.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale, sono aggiornate a ottobre 2026 e non sostituiscono la consulenza su un caso concreto.

Domande frequenti

Qualche domanda ricorrente su questo ambito.

Quanto dura uno sfratto?

Non esiste un tempo uguale per tutti. Se il conduttore non si oppone, il procedimento di convalida è breve, ma il rilascio effettivo dipende dall'ufficiale giudiziario e può richiedere più accessi. L'opposizione, la sanatoria della morosità e i carichi degli uffici possono allungare sensibilmente i tempi.

Il proprietario può cambiare la serratura o mandare via l'inquilino da solo?

No. Il rilascio forzato spetta all'ufficiale giudiziario, sulla base di un titolo esecutivo. Chi si fa giustizia da sé, ad esempio cambiando la serratura o impedendo l'accesso all'immobile, rischia conseguenze civili e penali, tra cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.).

Si possono chiedere i canoni arretrati con lo stesso atto dello sfratto?

Sì. Con l'intimazione per morosità il locatore può chiedere anche l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino all'esecuzione dello sfratto (art. 658 c.p.c.). Le somme non pagate possono poi essere recuperate con le ordinarie procedure di recupero crediti.

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