Recupero crediti a Treviso: dalla diffida al pignoramento
Lo Studio assiste imprese, professionisti e privati nel recupero dei crediti, in via stragiudiziale e giudiziale, e chi riceve un decreto ingiuntivo o un atto di precetto e vuole valutare le proprie difese.
Prima di agire: documenti, prescrizione e solvibilità
Il primo passo è verificare che il credito sia documentato e non prescritto. Contratti, ordini, fatture, estratti conto e corrispondenza servono a dimostrare l'esistenza e l'importo del credito; la prescrizione è in generale decennale, ma per molti crediti commerciali, periodici o professionali i termini sono più brevi.
Si valuta poi la solvibilità del debitore: redditi, conti, immobili, crediti verso terzi. Un titolo ottenuto contro un debitore privo di beni aggredibili comporta costi senza risultato; per questo l'analisi preliminare orienta la scelta tra azione giudiziale, accordo di rientro e rinuncia.
La diffida e gli interessi di mora
La diffida di pagamento, inviata con PEC o raccomandata, costituisce in mora il debitore e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.). Nelle transazioni commerciali gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di costituzione in mora (d.lgs. 231/2002).
Il decreto ingiuntivo
Se il credito ha per oggetto una somma di denaro e risulta da prova scritta, si può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.), senza attendere un giudizio ordinario. Per i crediti degli imprenditori derivanti da forniture di merci o prestazioni di servizi, la prova può essere costituita anche da estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute (art. 634 c.p.c.).
Il decreto deve essere notificato entro sessanta giorni dall'emissione, altrimenti perde efficacia (art. 644 c.p.c.). Il debitore ha di regola quaranta giorni per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.); se non si oppone, il decreto è dichiarato esecutivo (art. 647 c.p.c.). In presenza dei presupposti di legge, il giudice può concedere subito la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.).
Precetto, pignoramento ed esecuzione
Il titolo esecutivo viene notificato con l'atto di precetto, che intima di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni (art. 480 c.p.c.); se l'esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla notificazione, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.).
Decorso il termine si procede al pignoramento, che può riguardare i beni mobili del debitore, le somme che terzi gli devono (conti correnti, stipendi, crediti verso clienti) o gli immobili. Stipendi e pensioni sono pignorabili solo entro i limiti stabiliti dalla legge.
Chi riceve un decreto ingiuntivo o un precetto
Lo Studio assiste anche il debitore. Davanti a un decreto ingiuntivo si verificano la regolarità della notifica, la fondatezza del credito e le eccezioni possibili, come il pagamento, la prescrizione, l'inadempimento della controparte o i vizi del contratto, e si valuta l'opposizione, che si propone con atto di citazione entro il termine indicato nel decreto (art. 645 c.p.c.).
Contro il precetto e il pignoramento sono possibili le opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). I termini sono brevi e vanno rispettati con precisione: conviene rivolgersi a un avvocato appena ricevuto l'atto.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale, sono aggiornate a ottobre 2026 e non sostituiscono la consulenza su un caso concreto.
Domande frequenti
Qualche domanda ricorrente su questo ambito.
Quanto tempo ho per oppormi a un decreto ingiuntivo?
Di regola quaranta giorni dalla notificazione del decreto (art. 641 c.p.c.), salvo un termine diverso fissato dal giudice nei casi previsti dalla legge, per esempio quando la notifica deve essere eseguita all'estero. Trascorso il termine senza opposizione, il decreto diventa esecutivo e il debitore non può più contestare il credito in quel procedimento.
Si può pignorare lo stipendio o il conto corrente?
Sì, con il pignoramento presso terzi, che si notifica al datore di lavoro o alla banca. Lo stipendio è pignorabile in misura non superiore a un quinto, mentre per le somme depositate sul conto, in particolare se derivano da stipendio o pensione, la legge prevede limiti e tutele specifiche (art. 545 c.p.c.).
Conviene sempre agire in giudizio per recuperare un credito?
Non sempre. Occorre confrontare importo, documentazione e solvibilità del debitore con i costi dell'azione: contributo unificato, notifiche, assistenza legale. In molti casi un accordo di rientro, formalizzato in modo da garantire il creditore, porta a un risultato migliore e più rapido. Lo Studio valuta la convenienza caso per caso prima di procedere.
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