Diritto Commerciale
Diritto commerciale: contrattualistica d'impresa e consulenza continuativa
Alle imprese, individuali o societarie, lo Studio offre un'assistenza continuativa pensata per accompagnare la gestione ordinaria dei rapporti commerciali, non solo per intervenire quando sorge una controversia.
Consulenza continuativa alle imprese
Alle imprese individuali e alle società lo Studio offre una consulenza ricorrente e continuativa: un affiancamento stabile, utile a prevenire contenziosi prima che si aprano, oltre che a gestirli quando non è possibile evitarli.
Questo tipo di rapporto consente di conoscere a fondo l'attività del cliente e di intervenire con tempestività su questioni contrattuali, commerciali e organizzative, con un linguaggio tecnico ma orientato alla concretezza del business.
Contrattualistica commerciale
Lo Studio redige e revisiona contratti di compravendita, fornitura e somministrazione, distribuzione, appalto di lavori o di servizi, affiliazione commerciale (franchising) e reti di imprese, oltre a contratti di locazione e comodato ad uso commerciale.
L'obiettivo è sempre lo stesso: un testo che tuteli davvero la posizione del cliente nel tempo, non solo al momento della firma, prevedendo le clausole che evitano le contestazioni più frequenti in fase di esecuzione del rapporto.
Operazioni straordinarie e due diligence
Cessione e affitto d'azienda, cessione e acquisizione di quote, operazioni straordinarie più in generale: lo Studio segue il cliente nella strutturazione dell'operazione e nell'attività di due diligence, verificando la situazione giuridica, contrattuale e patrimoniale dell'azienda oggetto dell'operazione.
È un lavoro che richiede attenzione a dettagli spesso decisivi, come la corretta individuazione dei debiti e dei rapporti contrattuali che si trasferiscono insieme all'azienda o al ramo ceduto.
Domande frequenti
Qualche domanda ricorrente su questo ambito.
Cosa verificare prima di acquistare o affittare un'azienda?
Prima di firmare è necessaria una due diligence: situazione debitoria, contratti in corso, rapporti di lavoro, autorizzazioni e contenziosi pendenti. In caso di cessione, l'acquirente risponde dei debiti dell'azienda anteriori al trasferimento che risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.), subentra nei contratti non di carattere personale (art. 2558 c.c.) e nei rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.), ed è responsabile in solido con il cedente, previa escussione di quest'ultimo ed entro il valore dell'azienda, per imposte e sanzioni dell'anno della cessione e dei due precedenti (art. 14 d.lgs. 472/1997). Il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate sull'esistenza di contestazioni in corso consente di circoscrivere questa responsabilità.
Che differenza c'è tra cessione e affitto d'azienda?
Con la cessione la proprietà dell'azienda passa definitivamente all'acquirente. Con l'affitto il titolare ne resta proprietario e ne concede la gestione per un periodo determinato, al termine del quale l'azienda gli ritorna; l'affittuario deve gestirla senza modificarne la destinazione e conservandone l'efficienza (artt. 2561 e 2562 c.c.). L'affitto è spesso usato come fase preliminare all'acquisto, accompagnato da un'opzione o da un impegno a comprare. In entrambi i casi il contratto va provato per iscritto e, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2556 c.c.).
Quali clausole non dovrebbero mancare in un contratto di fornitura o di distribuzione?
Oltre a oggetto, prezzo e tempi di consegna, è opportuno regolare con precisione la revisione dei prezzi, le garanzie e i limiti di responsabilità, le penali per il ritardo (art. 1382 c.c.), la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), la durata e il recesso, il foro competente e, nei rapporti con l'estero, la legge applicabile. Se il contratto si basa su condizioni generali predisposte da una sola parte, le clausole vessatorie devono essere approvate specificamente per iscritto (art. 1341 c.c.), altrimenti sono inefficaci.
Cosa fare se un cliente o un fornitore non rispetta il contratto?
Il primo passo è in genere una diffida ad adempiere, che assegna un termine, di regola non inferiore a quindici giorni, con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intenderà risolto (art. 1454 c.c.); resta salvo il diritto al risarcimento del danno, se l'inadempimento non è di scarsa importanza. Se il credito è documentato da fatture e scritture contabili, si può agire con ricorso per decreto ingiuntivo. Per alcuni contratti, tra cui affitto d'azienda, franchising, somministrazione, subfornitura e contratto di rete, prima della causa (o, se si è ottenuto un decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione) è obbligatorio il tentativo di mediazione.
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