Consulenza continuativa alle imprese
Contratti, crediti, organi societari e un avvocato di riferimento.
Lo Studio redige e revisiona i contratti d'impresa e assiste le parti quando un rapporto commerciale entra in crisi: dalla fornitura alla distribuzione, dall'agenzia al franchising.
Le condizioni generali predisposte da una sola parte vincolano l'altra solo se questa le conosceva o poteva conoscerle con l'ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.). Le clausole più gravose per chi le subisce, come limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, decadenze, clausole compromissorie o deroghe alla competenza del giudice, sono efficaci solo se approvate specificamente per iscritto.
Un modello costruito con cura, con la sottoscrizione separata delle clausole vessatorie, evita che proprio le clausole più importanti vengano dichiarate inefficaci in caso di lite.
Nei contratti di fornitura e di somministrazione (artt. 1559 ss. c.c.) contano soprattutto la definizione di quantità e tempi, la revisione dei prezzi, le garanzie sulla merce e le conseguenze dei ritardi. Una clausola penale (art. 1382 c.c.) quantifica in anticipo il danno da inadempimento; una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) consente di sciogliere il contratto senza attendere un giudizio.
Le esclusioni o limitazioni di responsabilità sono valide entro i limiti di legge: è nullo il patto che esclude o limita in anticipo la responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.).
Nelle vendite di merci con l'estero si applica, salvo esclusione, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili: è quindi importante scegliere in modo consapevole la legge applicabile e il foro competente.
Il contratto di agenzia (artt. 1742 ss. c.c.) richiede attenzione a zona, esclusiva, provvigioni e cessazione del rapporto. Il preavviso minimo per il recesso cresce con la durata del contratto, da un mese nel primo anno fino a sei mesi dal sesto anno in poi (art. 1750 c.c.), e alla cessazione l'agente può avere diritto a un'indennità (art. 1751 c.c.). Il patto di non concorrenza successivo alla fine del rapporto deve essere scritto, non può superare due anni e comporta un'indennità per l'agente (art. 1751-bis c.c.).
I contratti di distribuzione e di concessione di vendita non hanno una disciplina specifica nel codice: è il contratto stesso a dover regolare esclusive, obiettivi minimi, scorte, uso del marchio e conseguenze dello scioglimento.
Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità (art. 3 della legge 129/2004). Almeno trenta giorni prima della firma l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto, con gli allegati previsti dalla legge (art. 4); se il contratto è a tempo determinato, la durata deve consentire l'ammortamento dell'investimento e non può essere inferiore a tre anni (art. 3).
Nelle transazioni commerciali il termine di pagamento è di regola di trenta giorni; le parti possono concordarne uno più lungo, ma oltre i sessanta giorni solo se pattuito espressamente e non gravemente iniquo per il creditore. In caso di ritardo maturano automaticamente gli interessi moratori, pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti (d.lgs. 231/2002).
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Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale, sono aggiornate a ottobre 2026 e non sostituiscono la consulenza su un caso concreto.
Solo se l'altra parte le conosceva o poteva conoscerle con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto (art. 1341 c.c.). Condizioni comunicate per la prima volta con la fattura, quando il contratto è già concluso, di regola non vincolano il cliente; le clausole vessatorie richiedono comunque l'approvazione specifica per iscritto.
Nei rapporti tra imprese gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di costituzione in mora, nella misura del tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti (d.lgs. 231/2002). Se il ritardo si protrae, si può inviare una diffida e, sulla base delle fatture e degli estratti delle scritture contabili, chiedere un decreto ingiuntivo.
Almeno trenta giorni prima della firma l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto, con gli allegati previsti dalla legge (art. 4 della legge 129/2004). È il momento giusto per farlo esaminare da un legale, prima di assumere impegni.
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Diffida, decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento.