Separazione e divorzio a Treviso: consensuale, giudiziale e negoziazione assistita
Lo Studio assiste i coniugi nella separazione e nel divorzio, in via consensuale o giudiziale, con attenzione alle condizioni che riguardano i figli e alla situazione economica delle parti.
La separazione personale
La separazione non scioglie il matrimonio, ma ne modifica gli effetti: cessa l'obbligo di convivenza e, dal momento in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati, si scioglie la comunione legale dei beni (art. 191 c.c.).
Può essere consensuale, quando i coniugi concordano le condizioni, o giudiziale, quando l'accordo manca e decide il giudice. Oltre al ricorso congiunto al Tribunale, nel primo caso si può ricorrere alla negoziazione assistita da avvocati (art. 6 d.l. 132/2014) oppure, se non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti e l'accordo non contiene trasferimenti patrimoniali, all'accordo davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 12 d.l. 132/2014).
Nella separazione giudiziale il giudice può pronunciare l'addebito a carico del coniuge che ha violato i doveri del matrimonio, se la violazione ha causato l'intollerabilità della convivenza; l'addebito incide sul diritto al mantenimento e sui diritti successori (art. 151 c.c.).
Il divorzio
Il divorzio scioglie il matrimonio civile, o fa cessare gli effetti civili di quello religioso, ed è regolato dalla L. 898/1970. Si può chiederlo quando sono trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nella separazione consensuale, o dodici mesi se la separazione è giudiziale (art. 3 L. 898/1970).
Con il rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie, in vigore dal 28 febbraio 2023, le domande di separazione e di divorzio possono essere proposte nello stesso procedimento, ferma restando la necessità del decorso dei termini prima della pronuncia sul divorzio. Come la separazione, anche il divorzio può essere ottenuto con la negoziazione assistita o davanti all'ufficiale dello stato civile, nei limiti già indicati.
L'assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970) ha una funzione assistenziale ma anche compensativa e perequativa: tiene conto del contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune (Cass., Sez. un., 18287/2018).
Figli, casa familiare e mantenimento
Il principio è l'affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.): i figli mantengono un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, con tempi di permanenza e contributo al mantenimento determinati in base alle esigenze dei figli e alle risorse di ciascun genitore.
La casa familiare è assegnata di regola al genitore con cui i figli vivono in modo prevalente (art. 337-sexies c.c.). Il giudice può inoltre disporre un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni che non sono ancora economicamente indipendenti (art. 337-septies c.c.).
Modifica delle condizioni e inadempimenti
Le condizioni di separazione e di divorzio possono essere riviste quando mutano le circostanze, per esempio per una variazione dei redditi o per un cambiamento nelle esigenze dei figli (artt. 337-quinquies c.c. e 9 L. 898/1970). In caso di inadempimento, l'assegno non versato può essere recuperato con le procedure esecutive.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale, sono aggiornate a ottobre 2026 e non sostituiscono la consulenza su un caso concreto.
Domande frequenti
Qualche domanda ricorrente su questo ambito.
Quanto tempo occorre per divorziare?
La legge richiede che trascorrano sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nella separazione consensuale e dodici mesi in quella giudiziale (art. 3 L. 898/1970). A questo si aggiunge la durata del procedimento, che dipende dal tipo di divorzio, dall'accordo tra le parti e dall'ufficio giudiziario: il divorzio congiunto è di regola più rapido di quello giudiziale.
Si può separarsi o divorziare senza andare in tribunale?
Sì, in due modi: con la negoziazione assistita da avvocati e con l'accordo davanti all'ufficiale dello stato civile. Il secondo è possibile solo se non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti e se l'accordo non contiene trasferimenti patrimoniali. Anche nella negoziazione assistita, se ci sono figli minori o non autosufficienti, l'accordo deve essere sottoposto al pubblico ministero.
L'assegno di mantenimento per i figli spetta anche dopo la maggiore età?
Non automaticamente. Il giudice può disporre un assegno a favore del figlio maggiorenne che non è ancora economicamente indipendente (art. 337-septies c.c.), valutando caso per caso l'età, il percorso di studi o di lavoro e l'impegno nella ricerca di un'occupazione.
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