Guida in stato di ebbrezza a Treviso: accertamento, sanzioni e patente
Lo Studio assiste chi è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti, o è risultato positivo a sostanze stupefacenti, nel procedimento penale e nella fase amministrativa che riguarda la patente.
Le fasce di tasso alcolemico secondo l'art. 186 C.d.S.
Le conseguenze dipendono dal tasso alcolemico accertato:
- tra 0,5 e 0,8 g/l è un illecito amministrativo, con sanzione pecuniaria da 543 a 2.170 euro e sospensione della patente da tre a sei mesi;
- tra 0,8 e 1,5 g/l è un reato, punito con l'ammenda da 800 a 3.200 euro, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi a un anno;
- oltre 1,5 g/l è un reato, punito con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni; con la condanna è disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a una persona estranea al reato.
Se il conducente provoca un incidente le sanzioni sono raddoppiate e il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per centottanta giorni; oltre 1,5 g/l la patente è sempre revocata (art. 186, comma 2-bis). Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento è punito con le pene previste per la fascia più alta (art. 186, comma 7).
Dal 14 dicembre 2024, con la legge 177/2024, in caso di condanna per le due fasce superiori sulla patente vengono apposti i codici unionali 68 e 69, che consentono di guidare solo veicoli dotati di dispositivo alcolock, per almeno due anni (da 0,8 a 1,5 g/l) o tre anni (oltre 1,5 g/l) dalla restituzione della patente.
Come si controlla un accertamento
Il risultato dell'etilometro non è un dato da accettare senza verifiche. Si controllano l'omologazione e la taratura periodica dell'apparecchio, il rispetto delle modalità di misurazione, che prevedono due prove a distanza di almeno cinque minuti, la regolarità del verbale e la comunicazione all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore: l'omissione dell'avviso può rendere invalido l'accertamento. Verifiche analoghe riguardano il prelievo ematico eseguito in ospedale, per il quale contano i tempi, le modalità e la conservazione del campione.
L'avv. Roberto Boschi ha sviluppato per questa materia un protocollo di verifica, che comprende l'esame di taratura e modalità d'uso dell'apparecchio, del rispetto dei tempi tecnici e degli avvisi dovuti, prima di scegliere la strategia difensiva.
Le possibili strade difensive
Dopo la verifica si sceglie la strategia più adatta al caso: opposizione al decreto penale di condanna e giudizio, richiesta di patteggiamento, con la precisazione che le sanzioni amministrative accessorie si applicano anche in caso di patteggiamento (art. 186, comma 2-quater), oppure messa alla prova, quando ne ricorrono i presupposti.
Un'alternativa importante è il lavoro di pubblica utilità. Fuori dai casi in cui il conducente ha provocato un incidente, la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite con il lavoro di pubblica utilità, se l'imputato non si oppone (art. 186, comma 9-bis). In caso di esito positivo il giudice dichiara estinto il reato, riduce della metà la sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo.
Alla fase penale si affianca quella amministrativa: il prefetto può disporre la sospensione cautelare della patente, oltre 1,5 g/l fino all'esito della visita medica, e dopo la condanna la revisione della patente. Anche questi provvedimenti possono essere contestati, nei termini di legge, che sono brevi.
Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.)
La legge 177/2024 ha riformulato l'art. 187: la norma punisce chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, senza più richiamare lo stato di alterazione psico-fisica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026, ha chiarito che la norma deve essere letta in modo conforme ai principi di offensività e proporzionalità: la sola positività al test non basta, e la punibilità richiede che la sostanza sia presente in quantità tale da incidere sulla capacità di guida e da determinare un concreto pericolo per la circolazione.
Valutare questi presupposti richiede spesso accertamenti tecnici e consulenze, oltre alla verifica delle modalità del prelievo e dei test eseguiti.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale, sono aggiornate a ottobre 2026 e non sostituiscono la consulenza su un caso concreto.
Domande frequenti
Qualche domanda ricorrente su questo ambito.
Cosa succede se rifiuto l'etilometro?
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento è punito con le pene previste per la fascia più alta, tra cui ammenda, arresto, sospensione della patente e confisca del veicolo (art. 186, comma 7, C.d.S.). Per questo la decisione di rifiutare ha conseguenze gravi, e conviene conoscerle prima.
Si può evitare il processo con il lavoro di pubblica utilità?
In molti casi il lavoro di pubblica utilità consente di sostituire la pena e, se svolto con esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca. Non è possibile se il conducente ha provocato un incidente, e occorre che l'imputato non si opponga (art. 186, comma 9-bis, C.d.S.).
La patente viene sospesa subito?
Dipende dal tasso accertato e dal provvedimento del prefetto. Con un tasso superiore a 1,5 g/l il prefetto sospende cautelativamente la patente fino all'esito della visita medica (art. 186, comma 9, C.d.S.). Le sanzioni accessorie, inoltre, si applicano anche in caso di patteggiamento.
Il risultato dell'etilometro si può contestare?
Sì. Si verificano l'omologazione e la taratura dell'apparecchio, il rispetto delle modalità di misurazione e dei tempi tra le prove, la regolarità del verbale e la comunicazione della facoltà di farsi assistere da un difensore. Un vizio in una di queste fasi può incidere sulla utilizzabilità dell'accertamento.
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